Nuova normativa acque potabili: Decreto n. 18 del 23 febbraio 2023

Decreto Acque Potabili: immagine di una pizzeria

Il precedente Decreto legislativo 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano è stato ufficialmente abrogato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

La nuova normativa, creato in seguito alla direttiva (UE) 2020/2184, è entrata ufficialmente in vigore il 21 marzo 2023 e incorpora alcune modifiche al precedente regolamento.

Ecco alcuni dei punti principali della nuova normativa sulle acque potabili del 2023: a chi si applica, quali sono gli obblighi generali e cosa è previsto per la valutazione del rischio.

Il nuovo Decreto sulle acque potabili: scopo e campo di applicazione

Il Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 regola la qualità dell’acqua potabile, come anticipato.

La definizione di “acque destinate al consumo umano” è specificata nell’articolo 2 del decreto, quindi si tartta di acque:

  • “trattate o non trattate, destinate a uso potabile per la preparazione di cibi, bevande o altri usi domestici, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente”;
  • “utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano durante la loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato”.

A chi si applica il recente decreto relativo alle acque potabili?

 L’articolo 3 in questo caso specifica le esenzioni. In sostanza:

  • acque minerali naturali classificate come tali dal decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
  • acque considerate medicinali secondo la legislazione applicabile;
  • acque menzionate al secondo punto dell’elenco precedente, se provengono da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare o se la loro qualità non può avere un impatto diretto o indiretto sulla salubrità del prodotto alimentare finale (secondo quanto valutato dall’autorità sanitaria territorialmente competente);
  • acque destinate a scopi non potabili (incluse le acque utilizzate nelle imprese alimentari), a condizione che la qualità dell’acqua non abbia un impatto diretto o indiretto sulla salute dei consumatori.

Norme per l'acqua potabile: obblighi generali secondo DLgs n. 18/2023

  • Le acque destinate al consumo umano devono essere “salubri e pulite” ai sensi dell’articolo 4 (obblighi generali) del D.Lgs. n.18/2023.

Tali acque devono soddisfare una serie di requisiti per essere considerate tali e soddisfare le caratteristiche mnime stabilite dal decreto. Il primo, ad esempio, riguarda l’assenza di sostanze come virus, microrganismi, parassiti e altre sostanze in concentrazioni tali da costituire un pericolo per la salute umana.

In aggiunta:

  • vanno soddisfatti i requisiti minimi indicati nell’allegato I; questi includono parametri chimici, microbiologici e relativi alla valutazione e alla gestione del rischio per i sistemi di distribuzione interni;
  • ci deve essere la conformità ai valori per i parametri supplementari, che non sono riportati nell’allegato I e sono stati determinati ai sensi dell’articolo 12, comma 13;

 

infine è necessario che siano prese le misure richieste dagli articoli 5–15 .

È importante ricordare che tra le responsabilità generali, l’attuazione delle misure di questo decreto non deve comportare un deterioramento della qualità dell’acqua potabile esistente. Nè un aumento dell’inquinamento di tali acque, ovviamente.

I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 metri cubi di acqua al giorno (o che servono almeno 50.000 persone) hanno un altro obbligo indicato all’articolo 4. Essi devono valutare i livelli delle perdite e i possibili miglioramenti per ridurre le perdite della rete idrica.

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Il piano di sicurezza dell'acqua: valutazione dei rischi e altro

Nel Decreto n. 18/2023 è incluso anche il “piano di sicurezza dell’acqua”, che consente la definizione e l’attuazione dell’analisi di rischio della filiera idro-potabile (come indicato all’articolo 6). La valutazione, la gestione del rischio, la comunicazione e le azioni correlate sono le componenti di questa analisi.

Nello specifico, l’approccio basato sul rischio mira a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano, nonché l’accesso equo e universale all’acqua.

Nelle seguenti condizioni:

  • adottando una gestione completa degli eventi pericolosi e dei pericoli di varie origini e natura (inclusi i rischi legati al cambiamento climatico, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura);
  • assegnando priorità al rischio significativo e alle misure più efficaci dal punto di vista dei costi;
  • coprendo l’intera catena idropotabile, limitando l’analisi e l’onere su questioni non rilevanti;
    garantendo la comunicazione continua tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia di salute e ambiente.

 

Sempre come indicato all’articolo 6, questo metodo include:

  • valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acqua rivolta al consumo umano (in conformità all’articolo 7);
  • valutazione e gestione del rischio per ogni sistema di fornitura idro-potabile (effettuata appunto dai gestori idro-potabili), che include il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna (in conformità all’articolo 8).
  • analisi e gestione del rischio di tutti quei sistemi di distribuzione interni agli edifici e ai locali prioritari (in conformità all’articolo 9).

 

Per ulteriori informazioni, il testo completo della nuova normativa sulle acque potabili pubblicata in Gazzetta Ufficiale è disponibile qui.

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